Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 04.08.2009
1. Sulle somme prelevate, a reintegro dei saldi debitori, dai tesorieri o cassieri a valere sulle disponibilità giacenti nelle contabilità speciali, con esclusione di quelle di cui al comma 7 del precedente art. 5, viene riconosciuto un interesse annuo nella misura definita ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1985, come modificato, da ultimo, dall'art. 1 del decreto 26 settembre 2005, per i giorni solari intercorrenti tra quello di esecuzione delle operazioni e quello di regolamento, e comunque per un numero di giorni lavorativi non superiore a tre.
2. La liquidazione degli interessi ai tesorieri o cassieri è effettuata dalle tesorerie annualmente e le relative somme sono riconosciute entro il quinto giorno lavorativo del mese di gennaio dell'anno successivo. Il pagamento è scritturato in conto sospeso dalla Tesoreria di Roma per l'ammontare complessivo. Il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base della contabilità presentata dall'amministrazione centrale della Banca d'Italia, provvede all'emissione di un mandato informatico a favore del Capo della Tesoreria di Roma, per la sistemazione del sospeso di cui sopra.
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