Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 04.08.2009
1. Le Tesorerie dello Stato liquidano annualmente gli interessi previsti ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720, tenendo presente che le operazioni di accredito e di prelevamento hanno la medesima valuta, decorrente dal giorno della loro esecuzione. Gli interessi sono accreditati sul sottoconto fruttifero con valuta il 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per l'anno 2009 gli interessi sono determinati con le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1985.
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