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Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 04.08.2009

Nuove modalità di regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli Enti ed organismi di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato. (G.U. 02.09.2009, n. 203)

Art. 8 - Flussi informativi

1. La Banca d'Italia invia giornalmente ai tesorieri o cassieri un flusso informativo telematico contenente le operazioni eseguite a valere sulle contabilità speciali di tesoreria unica, le operazioni eventualmente respinte, il saldo provvisorio del giorno, nonché il saldo definitivo riferito alla giornata precedente.

2. Le stesse informazioni contenute nel flusso fornito ai tesorieri sono pubblicate nell'ambito del sito internet www.siope.it e sono accessibili agli enti ed organismi pubblici tramite le modalità già previste per il sito medesimo (CNS, CIE ovvero user id e password), con la limitazione che ogni ente potrà avere accesso unicamente alle informazioni riguardanti le contabilità di cui è titolare.

3. La Banca d'Italia fornisce mensilmente ai tesorieri o cassieri, con modalità telematiche, la situazione riepilogativa dei movimenti eseguiti sulle contabilità speciali. La situazione si intende approvata se entro venti giorni dal ricevimento non pervengono contestazioni. La stessa situazione è fornita con modalità telematiche agli enti ed organismi pubblici titolari delle contabilità speciali di tesoreria unica. Nelle more della realizzazione telematica la situazione riepilogativa continua ad essere prodotta con modalità cartacea.

4. La data di avvio delle modalità telematiche di cui ai precedenti commi 2 e 3 verrà comunicata con successiva circolare a cura del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

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