Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 04.08.2009
1. La data di inizio dell'operatività delle modalità di regolamento dei rapporti di debito e credito fra i tesorieri o cassieri e la Tesoreria dello Stato, di cui al presente decreto, è fissata di comune accordo tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana.
2. In fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di consentire l'ordinata migrazione al sistema telematico di cui al presente decreto, il protocollo d'intesa di cui all'art. 5, comma 11, può accordare ai tesorieri o cassieri un ulteriore giorno lavorativo per la regolazione dei rapporti di credito e debito di cui al comma 1 del precedente art. 5, rispetto ai termini che saranno applicabili a regime.
3. Al fine di consentire ai tesorieri o cassieri degli enti e organismi di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, diversi dalle banche, di assumere le necessarie iniziative organizzative per l'attuazione del presente decreto, è concesso agli stessi di continuare ad utilizzare le modalità di regolamento precedentemente in uso per un periodo di tempo non superiore a sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 1 del presente articolo, eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.