D.M. MIUR 04.08.2009, n. 73
2.1 Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 per il personale docente ed educativo è definito, in coerenza al reale fabbisogno di personale risultante dalla complessiva revisione dell'ordinamento scolastico, dalla modifica dei curricula e dei relativi quadri orario di tutti gli ordini di scuola e in relazione alle disponibilità dei posti residuati dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità, tenendo conto dell'esigenza di non creare soprannumero. Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria e tenuto conto dell'esigenza prioritaria di accantonare una quota di posti pari all'entità del soprannumero.
2.2 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione, tra le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296.
2.3 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art.3 e all'art.18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie ad esaurimento.
2.4 Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati in assenza o per esaurimento delle graduatorie sopra indicate o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, destinare tali ecc
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