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Legge 03.08.2009, n. 116

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. (G.U. 14.08.2009, n. 188)

Art. 4 - Introduzione dell'articolo 25-decies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 1

1. Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-decies. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

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Articolo così modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

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