Legge 03.08.2009, n. 116
1. Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-decies. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».
Articolo così modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.
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