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Legge 03.08.2009, n. 116

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. (G.U. 14.08.2009, n. 188)

Art. 7 - Autorità centrale

1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 46, paragrafo 13, della Convenzione l'Italia designa come autorità centrale il Ministro della giustizia.

2. Le richieste di assistenza giudiziaria devono pervenire tradotte in lingua italiana.

3. Il Ministro della giustizia provvede, altresì, nei casi previsti dagli articoli 46, paragrafo 7, e 57 della Convenzione.

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