CCNI 15.04.2009
1. Il conferimento del nuovo incarico, nell'ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione di cui all'art. 11, comma 5 - lettera b), del C.C.N.L., è effettuato, senza distinzione di settori formativi, nell'ordine di cui allo stesso articolo, comma 5 e tiene conto di norma:
a) dell'accordo tra i dirigenti definito con l'Ufficio scolastico regionale;
b) delle preferenze espresse dai dirigenti;
c) dell'esperienza dirigenziale e professionale complessivamente maturata;
d) della corrispondenza del nuovo incarico alla fascia di posizione non inferiore a quella ricoperta;
e) del numero di classi della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola;
f) dell'impegno del dirigente a permanere, per almeno due incarichi consecutivi, nella sede richiesta con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17 - commi 2 e 3 del C.C.N.L..
2. Il conferimento di nuovo incarico al dirigente scolastico, individuato come soprannumerario, qualora non sia possibile per mancanza di sedi vacanti e disponibili nell'ambito della regione di appartenenza, è attribuito anche in altra regione a domanda del dirigente scolastico. L'incarico è conferito per un periodo limitato di un anno scolastico, rinnovabile, con diritto di precedenza al rientro nella regione di provenienza in presenza di disponibilità di sedi e al di fuori dell'aliquota del 15% di cui all'Art. 6, comma 1 (Mobilità interregionale), del presente C.I.N..
3. Qualora il dirigente scolastico, individuato come soprannumerario, non presenti domanda, ai sensi del succitato comma 2., l'Amministrazione attribuisce altro incarico ai sensi dell'art. 11, comma 4, del C.C.N.L. 11.4.2006 - area V - dirigenza scolastica nell'ambito dell
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