CCNI 15.04.2009
1. I settori formativi ai fini della mobilità professionale sono quelli indicati all'art. 29 del D.Lgs. 165/2001.
2. Possono presentare domanda di mobilità professionale i dirigenti che abbiano superato il periodo di prova.
3. Alla mobilità professionale è destinata un'aliquota di posti pari al 30% della disponibilità annualmente vacante in ciascun settore formativo.
4. In applicazione del comma precedente, per l'a.s 2009/2010, la mobilità professionale è effettuata in ciascun settore formativo sui posti che risultano vacanti al 1° settembre 2009.
5. La mobilità professionale si effettua nel rispetto dei medesimi criteri fissati dal precedente art. 3, lettere a) e b), considerando anche eventuali esperienze maturate nel settore richiesto.
6. L'Amministrazione, sulla base della programmazione operata dall'Ente bilaterale di cui all'art. 21 - comma 11, del C.C.N.L., predispone specifiche azioni di formazione per i dirigenti che hanno ottenuto la mobilità professionale.
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