CCNI 15.04.2009
1. Per motivate esigenze, previo assenso del Direttore dell'Ufficio scolastico della regione di provenienza e con il consenso del Direttore dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile attuare la mobilità interregionale per un'aliquota pari al 15% dei posti annualmente vacanti in ciascun settore formativo.
2. In applicazione del comma precedente, per l'a.s. 2009/2010, la mobilità interregionale è effettuata in ciascun settore formativo sui posti che risultano vacanti al 1° settembre 2009.
3. La mobilità interregionale si effettua nel rispetto dei medesimi criteri fissati dal precedente art. 3, lettere a) e b), considerando anche eventuali esperienze maturate nel settore richiesto.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.