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D.M. MIUR 08.04.2009, n. 42

Integrazione e aggiornamento graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo

Art. 2 - Norme specifiche per coloro che sono già inseriti nella I e II fascia della graduatoria ad esaurimento

1. Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella approvata con D.M. 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 143/04 (allegato 1).

2. A norma dell'art. 1, comma 3, della legge n. 143/04, l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) non costituisce titolo d'accesso per la I e II fascia delle graduatorie ad esaurimento.

3. Non costituiscono, altresì, titoli di accesso alle suddette fasce i diplomi di Didattica della musica, i Diplomi accademici di secondo livello che abilitano all'insegnamento, rispettivamente, di educazione musicale o di strumento musicale nella scuola media, la laurea in Scienze della formazione primaria e i diplomi abilitanti di II livello ad indirizzo didattico delle Accademie di Belle Arti, di seguito denominati COBASLID, non previsti nel citato D.M. n. 11/02.

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