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D.M. MIUR 08.04.2009, n. 42

Integrazione e aggiornamento graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo

Art. 3 - Norme specifiche per la terza fascia

1. Per il personale iscritto nella III fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione, di cui al D.M. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 (allegato 2).

2. Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l'interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, i diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano all'insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) o il diploma COBASLID. Non è possibile, invece, spostare i 24 punti, già attribuiti, da una graduatoria ad altra. Il punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni, conseguite con un unico corso S.S.I.S. o con un corso di Didattica della musica, spetta per una sola delle abilitazioni conseguite e certificate, a scelta dell'interessato.

3. A decorrere dall'a.s. 2003/04 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell'art.1, comma 605 della legge n.296/06, rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna, di cui alla legge n.90 del 1 marzo 1957.

4. I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatic

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