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D.M. MIUR 08.04.2009, n. 42

Integrazione e aggiornamento graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo

Art. 7 - Graduatorie ad esaurimento per le scuole speciali per minorati vista e udito

1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, sono disposti ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli in quanto compatibili. Per il personale già iscritto in graduatoria valgono, per la scelta della provincia, i divieti di cui al precedente art.1, comma 8.

2. Hanno titolo a chiedere l'inserimento nelle suddette graduatorie coloro che appartengono alle categorie di cui all'art. 5 bis della legge 169/08 e alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ovvero alla data del 30 giugno 2009, siano in possesso di: a) abilitazione o idoneità all'insegnamento su posto comune, relativa alle discipline impartite negli istituti con particolari finalità; b) titolo di specializzazione monovalente o polivalente per l'attività di sostegno agli alunni disabili, non vedenti e sordomuti.

3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.

4. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata nelle province ove siano presenti istituzioni speciali di cui al presente articolo, senza l'intervento del sistema informativo.

5. Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie d'istituto per le predette istituzioni speciali, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra nel limite delle istituzio

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