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D.M. MIUR 08.04.2009, n. 42

Integrazione e aggiornamento graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo

Art. 9 - Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento

1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 e sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente autorizzati. Le stesse graduatorie sono, altresì, utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.

2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per la scelta della provincia e delle sedi per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto per il biennio scolastico 2009/2011. Le sedi scolastiche per il citato biennio potranno essere scelte anche in provincia diversa rispetto alle province prescelte ai sensi del presente decreto.

3. L'accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia per un posto o classe di concorso comporta la cancellazione, con effetto immediato, dalle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso di tutte le altre province, in cui il candidato è iscritto, salvo che si tratti di candidato incluso in prima fascia in due diverse province; in tal caso il candidato, nominato in una delle due province di appartenenza o in una delle province opzionali collegate alla provincia di appartenenza, può mantenere l'altra provincia di appartenenza.

4. La rinuncia a una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia per un posto o classe di concorso comporta la decadenza dalla relativa graduatoria nella predetta provincia, ma non comporta la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso nelle altre province in cui il candidato è iscritto.

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