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D.M. MIUR 16.04.2009

Riconoscimento dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione generale professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali e quelli rilasciati dagli Istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado. (G.U. 29.07.2009, n. 174)

Art. 1 -

1. Al personale dei ruoli marescialli e sergenti delle Forze armate nonché agli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano frequentato e completato con esito favorevole, i corsi di formazione generale, professionale e di specializzazione presso scuole ed istituti di formazione militari, presso i Reparti di impiego o presso scuole e centri di specializzazione, qualificazione e aggiornamento professionale anche non militari, sia in Italia che all'estero è riconosciuto, a domanda, il corrispondente Diploma di qualifica dei corsi di studio dell'istruzione professionale, secondo la tabella «A» annessa al presente decreto.

2. Eventuali istanze presentate dal personale che risulti in possesso di titoli professionali per i quali non siano stati previsti, nella suddetta tabella, i corrispondenti diplomi di qualifica, saranno esaminate dalla Forza armata di appartenenza del militare e trasmesse, per la definitiva valutazione ai fini dell'equipollenza, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. I titoli di studio di cui al comma 1, sono rilasciati ai sensi e per gli effetti della legge n. 212/1983. Le domande, corredate da specifica attestazione rilasciata dall'Amministrazione Militare di appartenenza, dovranno essere presentate agli istituti professionali nei quali è attivata la specializzazione richiesta, che rilasceranno i relativi diplomi.

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