D.M. MIUR 16.04.2009
1. I diplomi di qualifica rilasciati ai sensi del presente decreto hanno la stessa natura di titoli di studio e la medesima validità così come indicato dall'art. 2 del decreto ministeriale 14 aprile 1997, n. 250 e consentono l'ammissione al quarto anno dei corsi di studio di istruzione professionale.
2. È consentita, altresì, sulla base del diploma di qualifica riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, l'ammissione agli esami di Stato per il conseguimento del diploma di Stato di istruzione professionale conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, qualora gli interessati ne facciano richiesta e risultino in possesso degli altri prescritti requisiti.
3. Ai fini dell'ammissione agli esami di cui al precedente comma 2 sono valutabili, quali crediti formativi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323 e della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le esperienze lavorative e professionali possedute dagli interessati e debitamente documentate.
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