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Schema di decreto interministeriale 02.04.2009

Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2009/2010.

Art. 8 - Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Regolamento sul dimensionamento, il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.

2. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti ordini, istituti o sezioni di diverso tipo (es. istituto agrario con istituto per la ristorazione, istituto commerciale con sezione annessa di geometra o periti aziendali, il liceo classi con il liceo scientifico), le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine, istituto o tipo di sezione, secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, del citato Regolamento.

3. Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni .

5. Per l'istr

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