O.M. MIUR 08.04.2009, n. 40
Conformemente al parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui alla nota prot. 7277/62850 del 31-3-2009, espresso su richiesta di questo Ministero:
1. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.
3. Per i candidati di cui all'articolo 17, comma 4, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato (come precisato nel suddetto comma 4, art. 17) solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.