O.M. MIUR 08.04.2009, n. 40
1. Premesso che i punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007, che hanno sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998.323 e che, pertanto, i punteggi attribuiti sulla base delle precedenti tabelle devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe; che la valutazione sul comportamento concorre dal corrente anno scolastico alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato all'articolo 2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A (allegata al citato DM n. 42/2007) e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.
3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'art. 2, comma 2, il credito scolastico per l'anno non frequentato è attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del DPR n. 323/1998.
4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno,
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.