Ordinanza PCM 15.04.2009, n. 3755
1. All'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 2009 le parole «della regione Abruzzo,» sono soppresse. Dopo il comma 2 del predetto articolo 5 è aggiunto il seguente comma «2-bis. In favore del personale a tempo indeterminato, determinato e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa appartenente alla protezione civile della Regione Abruzzo e del Centro funzionale regionale, direttamente impegnato in attività emergenziali ed in quelle dirette al superamento dell'emergenza, ivi compresi i responsabili di strutture organizzative, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite da quantificarsi sulla base delle specifiche categorie di appartenenza. Al personale con qualifica dirigenziale è corrisposto un compenso mensile pari al 40% della retribuzione di posizione. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a carico del bilancio della regione Abruzzo».
2. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze della regione Abruzzo connesse all'espletamento, anche in sede locale delle attività di emergenza, la medesima Regione è autorizzata ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di dieci unità, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga all'art. 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per l'espletamento delle attività tecnico scientifiche da porre in essere per il superamento dell'emergenza, la regione Abruzzo è autorizzata ad avvalersi della collaborazione degli ordini professionali regionali.
4. Ag
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