Ordinanza PCM 15.04.2009, n. 3755
1. L'articolo 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 - 1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura a tutto il personale impiegato nella gestione dell'emergenza, ivi compresi i liberi professionisti iscritti ai relativi albi e collegi professionali o associazioni di categoria ed impiegati nelle operazioni tecnico-scientifiche finalizzate al superamento dell'emergenza. Ai predetti professionisti è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all'area C del comparto Ministeri.
2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare convenzioni con Università, Enti o Istituti specializzati per l'avvio di collaborazioni finalizzate a fornire assistenza psico-sociologica sul territorio alle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza».
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