Ordinanza PCM 15.04.2009, n. 3755
1. Dopo l'articolo 15 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 è aggiunto il seguente: «Art.16 - 1. Al fine di impedire condotte criminose nell'ambito dei territori colpiti dal sisma, il Ministero della difesa è autorizzato, in deroga al contingente indicato dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, ad impiegare un ulteriore contingente di Forze armate per la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, in un numero non superiore a 700 unità».
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