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Ordinanza PCM 09.04.2009, n. 3754

Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 (09A04320). (G.U. 10.04.2009, n. 84)

Art. 2 -

1. Ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell'evento sismico nei comuni di cui all'articolo 1 è concessa fino al 30 novembre 2009 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Gli Enti previdenziali ed assistenziali gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatoria sono autorizzati ad anticipare il pagamento della rata dei trattamenti pensionistici e assistenziali di competenza del mese di maggio 2009 entro il corrente mese di aprile in favore dei soggetti residenti nei comuni di cui all'articolo 1.

3. I trattamenti di tutela del reddito di cui all'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono erogati dall'INPS agli aventi diritto, che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'articolo 1 secondo le procedure definite in sede di Conferenza dei servizi tra i soggetti pubblici interessati, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dai lavoratori interessati.

4. Per i lavoratori residenti nei comuni di cui all'articolo 1 l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è prorogata per un mese con riconoscimento della contribuzione figurativa.

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