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Ordinanza PCM 09.04.2009, n. 3754

Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 (09A04320). (G.U. 10.04.2009, n. 84)

Art. 7 -

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore dei liberi professionisti, iscritti ai relativi albi e collegi professionali, che svolgono operazioni tecnico-scientifiche in osservanza di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente al concorso alle attività di protezione civile degli ordini e dei collegi professionali.

2. Ai predetti professionisti è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all'area C dei comparto Ministeri.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in favore dei professionisti impiegati, anche per il tramite di ordini, albi ed associazioni di categoria, per il superamento dell'emergenza ivi compresi quelli dipendenti dalle regioni e dagli altri enti e amministrazioni pubbliche.

4. II Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare convenzioni con Università, Enti o Istituti specializzati per l'avvio di collaborazioni finalizzate a fornire assistenza psico-sociologica sul territorio alle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza.

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