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CCNI 03.12.2009

Contratto collettivo nazionale integrativo 29 novembre 2007 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl del personale del comparto scuola: Mobilità professionale - procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (a.t.a.) dall'area inferiore all'area immediatamente superiore, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008..

Art. 12 - Norma di prima applicazione per l'area D

12.1. In attesa della determinazione dell'organico dei profili professionali dell'area "C" di cui all'articolo 11, in prima applicazione, alle procedure di mobilità per l'area D è ammesso a partecipare:

a) Il personale appartenente all'area B in possesso del titolo di studio specifico per l'accesso previsto nella Tabella di cui all'articolo 4 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008;

b) Il personale appartenente all'area B in possesso del titolo di studio per l'accesso alle aree immediatamente superiori con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore ai 5 anni nel profilo di appartenenza che abbia svolto, per non meno di 2 anni, incarichi per la sostituzione del DSGA;

c) Il personale appartenente all'area B in possesso di un diploma di maturità e con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a 5 anni nel profilo di appartenenza che abbia svolto, per non meno di 3 anni, incarichi per la sostituzione del DSGA.

d) Il personale individuato nell'articolo 1, comma 3, della sequenza contrattuale 8 marzo 2002.

Ai fini della valutazione del servizio utile per il computo dell'anzianità, per l'accesso alle procedure, del personale di cui alle lettere b) e c), si intende valido a tutti gli effetti il servizio prestato in altro profilo professionale ai sensi degli articoli 47 e 58 del CCNL/2003, degli articoli 47 e 59 del CCNL/2007 nonché dell'articolo 11bis del CCNI/2005 e ss. sulla mobilità avente effetto limitato all'anno scolastico.

12.2. Nelle realtà territoriali in cui le graduatorie di cui all'articolo 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124 sono esaurite, la percentuale prevista nel comma 2, del precedente articolo 2, è elevata fino al cinquanta per cento.

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