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CCNI 03.12.2009

Contratto collettivo nazionale integrativo 29 novembre 2007 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl del personale del comparto scuola: Mobilità professionale - procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (a.t.a.) dall'area inferiore all'area immediatamente superiore, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008..

Art. 5 - Elenchi provinciali per la partecipazione alle attività di formazione

5.1. L'accesso ai percorsi formativi avviene previo superamento di una prova selettiva e per effetto della successiva valutazione dei titoli di cui al comma 2.

5.2. Il punteggio ottenuto nella prova selettiva, integrato con quello derivante dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali, costituisce il punteggio complessivo con cui ogni aspirante viene inserito nell'elenco provinciale del personale ammesso ai percorsi formativi di cui all'articolo 7. L'elenco provinciale è formulato, per ciascun profilo professionale, secondo l'ordine decrescente del punteggio suindicato. In caso di parità di punteggio, si applicano le precedenze di legge.

5.3. Entro trenta giorni dall'effettuazione dell'ultima prova selettiva gli Uffici scolastici provinciali, sulla base dei dati acquisiti attraverso procedura informatizzata dalle singole istituzioni scolastiche, pubblicano, al proprio Albo, gli elenchi provinciali provvisori. Entro cinque giorni, gli interessati possono inoltrare reclamo, agli Uffici scolastici provinciali competenti, esclusivamente avverso eventuali errori materiali inerenti la posizione in graduatoria. Con successivo decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, o del dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, a tal fine delegato, sono approvati gli elenchi provinciali definitivi di cui al comma 2.

5.4. Il personale utilmente collocato negli elenchi definitivi di cui al comma 3 è ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 8, in misura doppia rispetto al contingente dei posti annualmente riservati alla mobilità professionale. Tenuto conto della cadenza biennale delle procedure di mobilità, di cui all'arti

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