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Circolare INPS 16.12.2009, n. 125

Convenzione 5 agosto 2009 fra INPS, MIUR e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

1. PREMESSA

In data 5 agosto 2009 è stata sottoscritta la Convenzione in oggetto - che si allega - volta ad agevolare il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che, già destinatario nell'anno scolastico 2008/2009 di contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, non ha avuto, nel corrente anno scolastico, la possibilità di stipulare analogo contratto, a seguito degli interventi di razionalizzazione della spesa previsti dall'art. 64 del decreto legge 112 del 25/6/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 6/8/2008.

A detto personale spetta, per i periodi di utilizzo, il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola, da corrispondersi a carico dello stato di previsione del bilancio del MIUR, con riferimento alle ore di servizio effettivamente svolte.

Per i periodi di "non lavoro" durante l'anno solare, il personale precario docente e ATA avrà diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione.

La Convenzione in oggetto ha durata triennale salvo modifiche dovute al mutare del quadro normativo.

È intervenuto, successivamente, il Decreto Legge n. 134 del 25/9/2009 che ha dettato ulteriori disposizioni per consentire una maggiore efficienza in termini di risparmio di tempo e di risorse nel conferimento delle supplenze, al fine di garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico 2009/2010. Il citato decreto, prevede che " l'amministrazione scolastica assegni le supplenze, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di Istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento.

L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le Regioni, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola, percettori dell'indennità di disoccupazione, a cui

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