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Direttiva MIUR 04.12.2009, n. 94.

Formula iniziale

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto, in particolare, l'art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dall'art. 17, comma 35-novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che limitatamente al triennio 2009, 2010, 2011, consente alle amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 , nell'esercizio dei poteri datoriali previsti dall'art.5 del medesimo decreto legislativo, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale del personale dipendente, anche dirigenziale, che abbia raggiunto 40 anni di anzianità contributiva;

Vista la circolare n. 4 del 16 settembre 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, che evidenzia, tra l'altro, il carattere eccezionale dell'intervento in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che opera limitatamente agli anni scolastici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012;

Visto l'art. 64 della legge n. 133 del 2008, che nell'ambito degli interventi per il contenimento della spesa per il pubblico impiego ed al fine di assicurare una migliore qualificazione dei servizi, ha previsto la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico vigente;

Considerato che, l'attuazione del citato art. 64 comporterà, nel triennio 2009-2011, la riduzione di un rilevante numero di posti di docenti e di personale ATA e che pertanto dovrà essere evitata ogni forma di aggravio erariale connesso al formarsi di ruoli i

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