Decreto legislativo 01.12.2009, n. 177
Capo I - Disposizioni generali
1. Al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 2, DigitPA opera, nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, ed in coerenza con il Piano ICT nella pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 22, comma 1, sulla base di un Piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attività, aggiornato annualmente, nel quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie necessarie al fine. Il Piano triennale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti funzioni:
a) funzioni di consulenza e proposta. L'Ente fornisce assistenza tecnica, anche nella elaborazione di studi e schemi di atti normativi, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato in materia di amministrazione digitale; in coerenza con le indicazioni della Conferenza unificata, fornisce collaborazioni tecniche e consulenza tecnica alle regioni e agli enti locali in materia di innovazione tecnologica e di informatizzazione, anche per l'utilizzo delle relative risorse finanziarie pubbliche; propone, ai fini della pianificazione triennale dell'ICT, iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi innovativi in materia di ICT; svolge, anche sulla base di apposite convenzioni, attività di supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche ed organismi di diritto pubblico, anche prevedendo il ristoro dei costi sostenuti;
b) funzioni di emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul
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