Decreto legislativo 01.12.2009, n. 177
Capo II - Organi e Direttore Generale
1. Il Presidente è scelto fra persone di alta qualificazione tecnica e manageriale con profonda conoscenza in materia di innovazione tecnologica comprovata da competenze in ambito scientifico e da esperienza di gestione di enti o strutture complesse, pubbliche o private. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale di DigitPA e cura i rapporti esterni con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali.
3. Il Presidente, che è responsabile dell'attività dell'Ente sotto il profilo tecnico e scientifico, predispone il Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1, che sottopone alla deliberazione del Comitato direttivo e ne garantisce l'attuazione.
4. Il Presidente, sentito il Comitato direttivo valuta il raggiungimento degli obiettivi strategici di cui al Piano triennale previsto dall'articolo 3, comma 1.
5. Il Presidente convoca, presiede e stabilisce l'ordine del giorno del Comitato direttivo. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un vice Presidente, nominato dal Comitato direttivo fra i suoi componenti
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