Decreto legislativo 01.12.2009, n. 178
Capo I - Disposizioni generali
1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed è scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello Stato o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca. 9
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta 10 . Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti.
3. Il Presidente è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. È responsabile dell'attivit didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Segretario Generale e sentito il Comitato Scientifico di cui al comma 4, mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attività di partenariato con Università e Istituti di alta formazione nazionali e interna
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.