Decreto legislativo 01.12.2009, n. 178
Capo I - Disposizioni generali
1. Il Segretario generale è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e può essere confermato. 15
2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e attua le delibere del Comitato di Gestione, è responsabile del funzionamento della struttura interna e ne dirige le attività, assicurandone il coordinamento, sovrintende allo svolgimento delle attivita' di supporto alla funzione didattica e scientifica. Nello svolgimento delle sue funzioni il Segretario Generale:
a) concorre alla definizione del programma triennale e annuale della Scuola;
b) predispone progetti di sviluppo della Scuola attraverso accordi per la formazione manageriale, con Enti e imprese italiani e stranieri;
c) sovraintende alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria e propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione, che lo approva;
d) è titolare del centro di responsabilit amministrativa;
predispone il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale e li propone al Comitato di gestione, che li approva, e
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