Decreto legislativo 01.12.2009, n. 178
Capo III -
1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca.
1-bis. Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a stipulare, fino al 31 marzo 2023, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore a trenta unità, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative. 16
1-ter. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 1-bis, nel limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente. 17
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti dal Presidente, sentito il Segretario Generale.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale, ventotto unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, mediante apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere prioritariamente valorizzate le esperienze lavorative maturate dai titolari di
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