Decreto legislativo 01.12.2009, n. 178
Capo III -
1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso poli formativi localizzati sul territorio nazionale 20 .
2. Il mutamento della sede centrale, l'istituzione o la soppressione di una sede distaccata o di un polo formativo 21 avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato.
2-bis. Dall'istituzione dei poli formativi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai connessi adempimenti della Scuola quest'ultima provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. 22
3. A ciascuna sede distaccata è preposto un dirigente, il cui incarico è conferito dal Presidente, sentito il Dirigente amministrativo, tra i dirigenti assegnati alla stessa, ovvero tra i dirigenti dello Stato.
4. In caso di limitati compiti di coordinamento occorrenti per il funzionamento di una o più sedi, tali compiti possono essere attribuiti ad un funzionario apicale in servi
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