Decreto legislativo 01.12.2009, n. 178
Capo III -
1. Il Segretario generale definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento. 34
2. Le delibere di cui al comma 1 sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato.
3. La Scuola provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti didattici da essa gestiti nei limiti delle somme stanziate dal bilancio dello Stato, trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle entrate che affluiscono direttamente sul conto di tesoreria speciale per l'attività resa in convenzione e con oneri a carico dei committenti ai sensi dell'art. 16. I fondi sono utilizzati mediante un conto di contabilità speciale. 35
4. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sugli atti comportanti spesa è esercitato dall'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, è approvato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata
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