Decreto legislativo 31.12.2009, n. 213
Capo I - Riordino degli enti di ricerca
1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. Il personale del Ministero non può, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
2. Il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione ed ove possibile in ragione del numero dei candidati, propone al Ministro:
a) cinque nominativi per la carica di presidente;
b) tre nominativi per la carica di consigliere.
2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta. 9
3. Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro. Il terzo consigliere è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disc
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