IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 31.12.2009, n. 213

Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. (G.U. 01.02.2010, n. 25)

Capo I - Riordino degli enti di ricerca

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 13 - Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale 10

1. Gli enti di ricerca, previo nulla-osta del Ministro, sulla base del parere del comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilità di bilancio, con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

10

Articolo soppresso dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.