Decreto legislativo 31.12.2009, n. 213
Capo I - Riordino degli enti di ricerca
[ARTICOLO ABROGATO]
1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del presente decreto, e considerando la specifica missione dell'ente nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.
1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti.
Articolo interamente sostituito dall'art. 23, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, e poi soppresso dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218.
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