Decreto legislativo 31.12.2009, n. 213
Capo I - Riordino degli enti di ricerca
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale degli enti di ricerca sono formulati e adottati dai competenti organi deliberativi dei singoli enti, previo controllo di legittimità e di merito esercitato dal Ministro.
2. Il Ministero esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e, per quanto concerne i regolamenti del personale, anche il Dipartimento della funzione pubblica.
3. Il controllo e l'approvazione da parte del Ministero dei predetti statuti e regolamenti, avviene entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di formali osservazioni di legittimità o di merito, gli statuti ed i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.
Articolo soppresso dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218.
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