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Decreto legislativo 31.12.2009, n. 213

Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. (G.U. 01.02.2010, n. 25)

Capo I - Riordino degli enti di ricerca

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 7 - Procedura di adozione degli statuti e dei regolamenti 6

1. Gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale degli enti di ricerca sono formulati e adottati dai competenti organi deliberativi dei singoli enti, previo controllo di legittimità e di merito esercitato dal Ministro.

2. Il Ministero esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e, per quanto concerne i regolamenti del personale, anche il Dipartimento della funzione pubblica.

3. Il controllo e l'approvazione da parte del Ministero dei predetti statuti e regolamenti, avviene entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di formali osservazioni di legittimità o di merito, gli statuti ed i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.

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Articolo soppresso dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218.

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