Decreto legislativo 31.12.2009, n. 213
Capo I - Riordino degli enti di ricerca
1. Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è composto da sette componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione delle comunità scientifica di riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'articolo 10 può essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti.
2. Al fine di sostenere la competitività anche a livello internazionale delle competenze di ricerca, lo statuto del CNR assegna ai dipartimenti interni anche un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, nonché nell'affidamento agli istituti dei programmi e progetti di ricerca ed assegnazione delle relative risorse, ferme restando le specifiche competenze e responsabilità del consiglio di amministrazione. Il predetto statuto del CNR può altresì prevedere una struttura organizzativa di programmazione e coordinamento delle attività polari.
[3. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana, nominato con decreto del Ministro, è costituito dal pre
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