Decreto legge 30.12.2009, n. 194
1. La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere prorogata, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31 dicembre 2010, con una riduzione del cinque per cento delle relative commissioni.
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".
3. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".
4. All'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa".
4-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2010.
4-ter. Al comma 9 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, sono aggiunte, in fine, le s
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