D.M. MIUR 16.12.2009, n. 99
1. La commissione, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.
2. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 1 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
3. Ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.
4. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.
5. La commissione può attribuire la lode ai candidati di cui al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2 che conseguano il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.
6. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma
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