D.M. MIUR 16.12.2009, n. 99
1. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.
2. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla penultima e all'ultima classe solo voti uguali o
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.