Decreto MIUR 29.12.2009
1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici scolastici regionali (USR) dalla vigente normativa (articolo 8 del DPR 20 gennaio 2009, n. 17, in G.U. n. 60 del 13.03.2009, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), l'Ufficio scolastico regionale (USR) per la Sardegna, di livello dirigenziale generale, con sede in Cagliari, quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali. L'USR cura altresì i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. p) del citato DPR n. 17/2009 l'USR per la Sardegna si articola in 8 uffici dirigenziali non generali e in 11 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello
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