Ipotesi CCNL ARAN 10.12.2009
Capo III - Trattamento economico dirigenti II fascia
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 8, del D.Lgs. n. 502 del 1992, al fine di favorire il miglioramento della qualità dei servizi legati all'utenza, nonché garantire più elevati livelli di performance, viene istituito per i dirigenti medici e veterinari delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, un servizio di reperibilità per fronteggiare situazioni di emergenza ovvero per specifiche esigenze operative e riguarda, in via prioritaria, gli uffici che operano nelle zone di frontiera o quelli che erogano servizi ai cittadini.
2. Tale istituto si applica entro il limite del 10% dei dirigenti medici e veterinari delle professionalità sanitarie in servizio.
3. La reperibilità è attivata solo per essenziali ed indifferibili necessità di servizio, individuate dal responsabile della struttura, e si svolge esclusivamente nei periodi notturni ovvero nelle giornate festive e non lavorative. La stessa ha una durata fino ad un massimo di dodici ore e, in caso di chiamata, l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato.
4. Ciascun dirigente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese.
5. L'espletamento del servizio di reperibilità dà diritto ad una integrazione della retribuzione di risultato, nella misura di euro 20,00 per ogni turno di reperibilità ed in proporzione alla durata dello stesso. Al finanziamento del predetto importo si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'art. 28 del CCNL del quadriennio 2006/2009 - biennio economico 2006/2007, nonché di quelle indicate dall'art. 8, comma 4, del presente contratto collett
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