Legge 31.12.2009, n. 196
Titolo III - Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica
1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.
2. Gli strumenti della programmazione sono:
a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
[c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;]
d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno;
e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno;
g) gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato. 14
3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di cui al comma 2, lettera a), è inviato, entro i
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