Legge 31.12.2009, n. 196
Titolo VI - Il bilancio dello Stato
Capo II - Le entrate e le spese dello stato
1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:
a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;
b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;
c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;
d) categorie, secondo la natura dei cespiti;
e) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione. 120
2. Le spese dello Stato sono ripartite in:
a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, quarto periodo;
b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo e terzo periodo;
c) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Tali unità possono essere ripartite in articoli . 121
2-bis. Fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi dell'articolo 25-b
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