Legge 31.12.2009, n. 196
Titolo VI - Il bilancio dello Stato
Capo II - Le entrate e le spese dello stato
1. I programmi di spesa, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo e terzo periodo, sono suddivisi in azioni. 128
2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma, tenendo conto della legislazione vigente.
3. Ai fini della loro individuazione, le azioni devono presentare le seguenti caratteristiche:
a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalità, salvo quanto previsto al comma 4;
b) specificano la finalità della spesa in termini di:
1) settori o aree omogenee di intervento;
2) tipologie dei servizi o categorie di utenti;
3) tipi di attività omogenee;
4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro;
5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa;
c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità;
d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto più possibile, stabili nel tempo.
4. Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa. In ogni c
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