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Legge 31.12.2009, n. 196

Legge di contabilità e finanza pubblica. (G.U. 31.12.2009, n. 303 - S.O. n. 245)

Titolo VI - Il bilancio dello Stato

Capo II - Le entrate e le spese dello stato

Art. 34 quater - Spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni statali 175

1. Le Amministrazioni centrali provvedono a ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i propri Uffici periferici per l'esercizio delle funzioni attribuite agli stessi da specifiche disposizioni di legge o regolamento, nonché per l'espletamento delle attività ad essi decentrate dagli Uffici centrali. Le somme assegnate con le predette ripartizioni sono equiparate agli stanziamenti di bilancio a tutti gli effetti.

2. Nel corso dell'esercizio potranno essere effettuate le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni di cui al comma 1.

3. Gli Uffici periferici assegnatari delle risorse provvedono all'assunzione degli impegni ai sensi dell'articolo 34 e all'ordinazione delle spese; gli stessi, qualora ne ravvisino la necessità, emettono ordini di accreditamento in favore di funzionari delegati preposti alle eventuali ulteriori articolazioni periferiche dell'Amministrazione.

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Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.

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