Nota operativa INPDAP 23.12.2009, n. 67
Lavorazioni automatizzate in materia di trattamenti ordinari di quiescenza disposti sulla rata scadente nel mese di gennaio 2010.
A) Attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l'anno 2009 e in via previsionale per l'anno 2010;
B) limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici;
C) adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria;
D) maggiorazioni sociali di cui all'art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 19 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2009 è stato determinato il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2009 nonché la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2010.
S'informa che sulla rata scadente nel mese di gennaio 2010 la Direzione Centrale Sistemi Informativi - Sviluppo e manutenzione procedure istituzionali provvederà, con procedura automatizzata, alle seguenti variazioni sulle pensioni amministrate da questo Istituto:
A) Attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l'anno 2009 e in via previsionale per l'anno 2010.
In virtù di quanto dispone l'art. 1 del decreto in esame, la percentuale definitiva di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2008 è determinata in misura pari a 3,2 % dal 1° gennaio 2009.
Per effetto del successivo art. 2, detta percentuale di variazione è stata fissata in via previsionale per l'anno 2009 in misura pari al 0,7% dal 1° gennaio 2010, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Si fa presente che nei casi in cui l'indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della f
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